C.Q.C.

C.Q.C.

Carta Qualificazione del Conducente

Trasporto Merci

Dal 10 settembre 2009, per condurre veicoli (mezzi pesanti per i quali è prevista la patente C-E) ad uso professionale per trasporto merci in conto terzi, è obbligatorio per i conducenti possedere la Carta di Qualificazione del conducente (C.Q.C.).

È obbligatoria anche per il trasporto merci in conto proprio, qualora il dipendente sia assunto con la qualifica di autista, in quanto l’attività continuativa alla guida di veicoli pesanti lo rende un conducente professionista.

Per ottenere la C.Q.C. è obbligatorio sostenere un esame presso il competente Dipartimento dei Trasporti Terrestri, a seguito di un corso svolto presso un’autoscuola o idonea struttura autorizzata.

Trasporto Persone

Dal 10 Settembre 2008, tutti i conducenti di veicoli per trasporto pubblico di passeggeri, per i quali è prevista la patente di guida di categoria D ovvero DE + certificato di abilitazione professionale di tipo KD, devono essere muniti della Carta di Qualificazione del Conducente per Trasporto Passeggeri (C.Q.C.).

Di fatto, il KD è stato sostituito dalla C.Q.C.

Per ottenere la C.Q.C. è obbligatorio sostenere un esame presso il competente Dipartimento dei Trasporti Terrestri, a seguito di un corso svolto presso un’autoscuola o idonea struttura autorizzata.

ESENZIONI

Chi è esente dalla C.Q.C.

Trasporto Persone

Come abbiamo visto poco fa, dal 10 Settembre 2008 tutti i conducenti di veicoli pesanti (per i quali sia obbligatoria la patente D o DE), che effettuano trasporti pubblici di persone su strada, devono essere in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente per Trasporto di Persone, la quale ha sostituito a tutti gli effetti il “vecchio” certificato di abilitazione professionale di tipo KD.

Sono esclusi da tale obbligo soltanto i conducenti di autobus, minibus ed autoarticolati in conto proprio, che effettuano trasporto di persone PRIVATO (es.,trasporto di dipendenti, ad opera della ditta, effettuata da un dipendente dell’impresa su mezzi di proprietà della stessa, trasporto di calciatori ad opera della società, mediante mezzi di proprietà e conducente dipendente, etc…).

Attenzione: tutti i conducenti che trasportano persone in conto proprio (privato), assunti con la qualifica di autista devono, da tale data, essere in possesso della C.Q.C.

Trasporto Merci

Anche per il Trasporto Merci, dal 10 Settembre 2009 tutti i conducenti di veicoli pesanti (per i quali sia obbligatoria la patente C o CE), che effettuano trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente per Trasporto di Cose, la quale affianca la patente prevista.

Sono esclusi da tale obbligo soltanto i conducenti di autocarri ed autotreni in conto proprio (trasporto di merci necessarie a svolgere l’attività dell’impresa, a condizione che il trasporto non faccia parte dell’attività dell’impresa.)

Ad esempio un’impresa di costruzioni che per costruire ha bisogno delle materie prime ed ha la necessità di trasportarle.

Attenzione: tutti i conducenti che trasportano merci in conto proprio, assunti con la qualifica di autista devono, da tale data, essere in possesso della C.Q.C.

ESENZIONI

Chi può conseguire la  C.Q.C. senza esami

Trasporto Merci

Tutti i conducenti, possessori di patente C, conseguita antecedentemente al 04/04/2007, possono richiedere la C.Q.C. per Trasporto di Merci, recandosi presso un’autoscuola o studio di consulenza automobilistica autorizzato oppure presso una qualsiasi sede del Dipartimento Trasporti Terrestri muniti di due foto formato tessera + fotocopia patente.

Il costo è simile a quello del duplicato patente di guida.

Tutti i conducenti, possessori alla data del 09/09/2008 sia della patente C che di KD possono richiedere il rilascio di entrambe le C.Q.C.